19-04-2024

Autoconsumo collettivo: ecco perché

AGN Comunità energetiche

Scopri cosa sono e come funzionano le comunità energetiche in condominio e come puoi farne parte, godendo degli incentivi previsti

L’insieme è più della somma delle singole parti. Questo celebre motto della psicologia di inizio Novecento è perfetto anche per spiegare il senso più autentico di una comunità energetica rinnovabile (CER). Possiamo descriverla tecnicamente come una libera associazione di produttori e consumatori di energia rinnovabile, collocati in un’area determinata, che utilizzano parte dell’energia che autoproducono e parte la immettono in rete o la prelevano, a seconda delle esigenze. L’esempio più classico è quello di una rete di edifici, alcuni dotati di impianto fotovoltaico, in qualche caso con sistema di storage, altri invece aderenti in qualità di semplici consumatori. Chi produce energia potrà sfruttarla per il proprio fabbisogno e condividere con la CER quanto non direttamente impiegato, attraverso la rete elettrica nazionale. L’energia così condivisa vale di più, per una serie di motivi. Il primo, prettamente economico, è legato all’incentivo sull’autoconsumo collettivo, stabilito per legge. Poi c’è il motivo ambientale: l’energia prodotta deriva da fonti rinnovabili e il consumo, localizzato in un’area circoscritta, consente di limitare le dispersioni aumentando l’efficienza energetica. Il terzo motivo è sociale: condividere l’energia significa anche prendersi cura di un bene comune, allargarne i vantaggi a una platea più ampia e combattere in questo modo la povertà energetica che secondo i dati dell’Osservatorio Italiano Povertà Energetica (Oipe) nel 2024 potrebbe affliggere il 12% della popolazione. 

Come funziona la comunità energetica condominiale?

Il condominio, che prevede per sua stessa natura la condivisione di più strutture, si presta in modo naturale a diventare una comunità energetica, con un impianto di produzione centralizzato e punti di prelievo dai POD dei vari condomini. La normativa identifica questo particolare genere di comunità energetica come gruppo di autoconsumatori collettivi (AC o AUC). Come specifica il GSE (Gestore Servizi Elettrici) si tratta di “un insieme di almeno due soggetti distinti, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori appartenenti al gruppo (ovvero sottoscrittori di un contratto di diritto privato) e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione/UP”. La specificità riguarda proprio la localizzazione di produzione e consumo “nell'area afferente al medesimo edificio o condominio”. Quindi - se ci riferiamo a un impianto fotovoltaico - il tetto del complesso residenziale o delle immediate pertinenze: un esempio su tutti, le pensiline dotate di tetto solare.  

Chi può costituire una comunità energetica in condominio?

Anche nel caso di una comunità energetica condominiale, possono partecipare i soggetti più disparati, dai singoli condòmini alle associazioni, dagli enti pubblici fino alle imprese (salvo le attività inquadrate nel sistema ATECO come 35.11.00 e 35.14.00.). Sono sufficienti solo due soggetti per creare il gruppo, quindi non è neppure necessaria l’adesione di tutti gli inquilini. In ogni caso, tutti i condomini che non sono entrati nell’AUC in prima istanza potranno aderire in seguito. 

Una peculiarità della configurazione AUC riguarda l’intermediazione di un soggetto giuridico che, al contrario di quanto avviene nelle CER, non è necessaria: in un condominio, infatti, i rapporti tra i diversi soggetti sono già regolati da un contratto preesistente. Per stabilire le regole del gruppo di autoconsumo è sufficiente un verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini aderenti. Non bisogna dimenticare che la costituzione di una AUC prevede poi la nomina di un Referente che può essere uno dei componenti a cui sarà conferito apposito mandato, l’amministratore di condominio o un legale rappresentante. Altrimenti, come negli altri casi, può subentrare un’ESCO che spesso è incaricata di seguire anche la fornitura degli impianti e tutti gli aspetti amministrativi connessi all’avviamento della AUC. 

Gli incentivi per l’energia condivisa 

Uno degli aspetti più interessanti di CER e AUC è legato ai meccanismi di incentivazione previsti per l’energia elettrica condivisa, definita dalla Deliberazione 318/2020 di ARERA “pari al valore minimo, su base oraria, tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l'energia elettrica prelevata dai consumatori della configurazione”. Questi si vanno a sommare ai vantaggi derivanti dall’autoconsumo e alla possibilità di valorizzare ulteriormente l’energia prodotta in eccesso, cedendola al mercato o richiedendone il ritiro al GSE tramite il servizio del Ritiro Dedicato (RID). Inoltre, è previsto uno speciale contributo a fondo perduto fino a un massimo del 40% delle spese ammissibili per l’installazione di impianti fotovoltaici nei comuni con meno di 5mila abitanti. Il riconoscimento dei contributi economici prevede il rispetto di una serie di requisiti fissati dal Decreto CACER e la presentazione di apposita richiesta attraverso la piattaforma GSE, aperta nell’aprile 2024.

Per approfondire

Le comunità energetiche vengono definite ufficialmente dalla Direttiva UE 2018/2001, nota anche come RED II, recepita nel nostro ordinamento dalla Legge 8 del 28 febbraio 2020. Il Decreto attuativo del MISE del 15 settembre 2020 definisce la tariffa incentivante. Il Decreto Legislativo n. 199 dell’8 novembre 2021, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (RED II) definisce limiti geografici e di potenza delle CER. Il Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso (TIAD), allegato alla Delibera 727/2022/R/eel dell'ARERA, regola il meccanismo di funzionamento e i contributi di valorizzazione che spettano all'energia autoconsumata. Il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CACER), in vigore dal 24 gennaio 2024, ha definito le nuove modalità di concessione degli incentivi, alle tre configurazioni ammesse: cioè, comunità energetiche, gruppi di autoconsumatori e autoconsumatori a distanza.

Tutti gli approfondimenti sono inseriti sul sito GSE